STEP 3 – VALIDAZIONE

Descrizione

Questa fase è finalizzata a confermare l’effettivo possesso delle competenze individuate, apprese in contesti non formali ed informali. La valutazione avviene sulla base della valutazione tecnica del Documento di Trasparenza, e qualora sia necessario, attraverso una prova diretta. L’eventuale prova sarà concordata tra l’operatore esperto di metodo (Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative) e l’operatore esperto di contenuto (Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale), i quali concorderanno sul tipo di prova, sulla valutazione dell’esito e sull’eventuale validazione. In questa fase l’esperto di metodo valuterà le evidenze prodotte, per tipologia e valore.

Le tipologie sono due: evidenze di risultato, intese quali semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali che abbiano richiesto l’esercizio della competenza da validare.

Evidenze di processo, che si riferiscono al comportamento in situazione messo in atto dalla persona quando agisce una determinata competenza.

Il valore di una evidenza si suddivide in tre principali categorie: di parte prima, prodotte s/o auto-dichiarate dal candidato; di parte seconda, come i documenti rilasciati da chi attua un servizio (ente titolato), attestazioni formative, documenti di validazione; e di parte terza, documenti rilasciati dall’Ente titolare, Titoli di istruzione e formazione rilasciati dal MIUR e/o dalle Regioni, certificazioni formative professionali.

Pre-requisiti

In questa fase, l’operatore consulente analizzerà il Documento di trasparenza, con la relativa documentazione di supporto, e potrebbe decidere di procedere alla pianificazione e realizzazione di una prova ai fini della validazione delle competenze.

L’opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa fase è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite l’applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

Per “valore” si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte, in analogia con le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto 30.06.15.

La “pertinenza” invece attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione, cioè quanto sono appropriate e sufficienti a documentare l’esperienza.

Materiali e strumenti di supporto

Il supporto dell’operatore consulente del servizio si svolgerà secondo le funzioni a lui prescritte per questa attività, e precisamente:

  • Predisporre, in conformità agli standard regionali ed alla caratteristiche del progetto formativo, la documentazione necessaria per la gestione del procedimento di riconoscimento.
  • Verificare e valutare la documentazione relativa ai richiedenti in ingresso, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il Documento di trasparenza.
  • Pianificare il processo di valutazione degli apprendimenti in termini di crediti formativi, individuando gli eventuali esperti curriculari.
  • Istruire, sulla base del Documento di trasparenza, la valutazione apprezzativa degli apprendimenti, supportando le interazioni fra il richiedente e gli eventuali esperti curriculari, anche al fine della realizzazione delle eventuali prove.
  • Predisporre l’ipotesi di riconoscimento dei crediti, inclusi gli eventuali debiti formativi e redigere – anche attraverso interazione con esperti curriculari – la proposta di progetto formativo individualizzato.
  • Comunicare al richiedente gli esiti del procedimento e negoziare il patto formativo attorno al progetto individualizzato.
  • Presentare alla Regione la proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato, motivata e documentata attraverso il Dossier di credito, a fini dell’esame di conformità ed autorizzazione amministrativa.
  • Restituire al richiedente gli esiti dell’autorizzazione amministrativa e, ove del caso, ridefinire il patto formativo.
  • Comunicare a coordinatore, docenti e tutor del percorso formativo i crediti riconosciuti ed i contenuti del progetto formativo individualizzato.
  • Garantire la tracciabilità dell’intero processo di riconoscimento, nel rispetto delle prescrizioni della normativa di riferimento.

Per quanto invece attiene agli aspetti di contenuto, entra in scena un esperto che dovrà garantire al processo le seguenti attività:

  1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte;
  2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
  3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
  4. realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
  5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
  6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

Link utili

Da questo link della Regione Lazio è possibile scaricare il Modello di Documento di Validazione e le istruzioni per la sua compilazione:

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=modulisticaDettaglio&id=310 

Prossimi passi

Al termine di questa terza fase, il candidato potrà:

  • Uscire dal percorso, in quanto il richiedente conviene sulla necessità di frequentare un corso di formazione professionale per rafforzare la competenza in oggetto, oppure perché non gli serve procedere con la certificazione delle unità di competenza o qualificazione validate;
  • Proseguire con la quarta fase per la certificazione: STEP 4.