Guida alla validazione delle competenze

Secondo il nostro sistema nazionale di validazione e certificazione dell’apprendimento precedente, i cittadini possono godere di questo diritto per tutti i livelli di istruzione e formazione professionale, e con il Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’8 gennaio 2018, è stato istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni.

Con la legge sulla riforma del mercato del lavoro, n. 92/2012 (art.4), in Italia per la prima volta c’è una chiara ricezione del concetto dell’apprendimento permanente e del diritto dei cittadini di vedere il riconoscimento dell’apprendimento precedente (non formale e informale) per lacquisizione di una qualifica completa, o di una singola Unità di competenza, coerentemente con il quadro nazionale e quello europeo delle qualificazioni. Un punto di partenza concreto è rappresentato dal Decreto Legislativo n° 13, del gennaio 2013, con la definizione delle norme generali e il livello essenziale dei servizi per l’identificazione, la validazione e la certificazione dei risultati dell’apprendimento acquisito in ambiti informale e non formale. Oltre ai principi generali (semplicità, accessibilità, trasparenza, obiettività, tracciabilità, riservatezza, correttezza metodologica, completezza, uguaglianza e non discriminazione), ha istituito il sistema nazionale di certificazione delle competenze e la creazione di una banca dati mirata per l’attuazione delle norme nazionali per la standardizzazione delle qualificazioni regionali. Un traguardo importante per il raggiungimento degli standard nazionali è stato il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, attraverso il quale il Ministero del Lavoro e il Ministero della Pubblica Istruzione hanno istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR), finalizzato alla progressiva armonizzazione delle qualifiche regionali, coerentemente con gli standard nazionali (QNQ) ed europei (EQF). In effetti, gli enti pubblici competenti per la formazione professionale formale, iniziale e continua, sono le 19 regioni italiane e le 2 province autonome di Bolzano e Trento. Il quadro nazionale è organizzato sulla base di un sistema di classificazione che combina i codici di attività economica (ATECO) e quelli delle professioni (CP) e aggrega l’insieme di attività e professioni che operano nel mercato del lavoro in 24 settori. Ciascuno dei 24 settori è rappresentato attraverso l’identificazione dei processi di produzione di beni e servizi, l’identificazione delle aree di attività e le attività coinvolte.

Il sistema di correlazioni tra le qualifiche regionali, che può essere approfondito consultando l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (http://atlantelavoro.inapp.org), si basa su "Aree di Attività" (ADA) di 24 settori economici professionali, tra i quali 1 area comune trasversale a più settori.

Attualmente la piattaforma del QNQ, http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php, fornisce il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, per tutte le regioni italiane e le due province autonome. In questa pagina è possibile consultare le qualificazioni professionali incluse nei diversi Repertori regionali. Selezionando la Regione di interesse, è possibile visualizzare le qualifiche contenute nel repertorio regionale filtrando i 24 settori economici professionali. Selezionando la voce "Tutti", è possibile visualizzare contemporaneamente tutte le qualifiche contenute in tutti i repertori regionali, con il filtro dei settori economici professionali.

Il sistema nazionale prevede l’interazione tra i due Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, le 19 Regioni e le 2 Province Autonome, con le relative competenze istituzionali. Nonostante gli accordi inter-istituzionali, ogni Regione italiana ha scelto diversi modi, e con tempi diversi, per attuare il processo di certificazione, secondo lo standard nazionale di servizio, come definito nel Decreto Interministeriale del giugno 2015. All’art. 5, relativo agli standard minimi di processo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il rispetto degli standard minimi di processo relativamente ai due servizi, operativamente definiti come segue:

  • il «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta; 
  • la «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di validazione di quelle acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

Con riferimento al processo di "identificazione e validazione", gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

  • per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «documento di supporto per la messa in trasparenza delle competenze acquisite» (di seguito" Documento di trasparenza ") ai sensi dell’art. 6,
  • per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa come prova di valutazione in presenza del candidato tramite audizione, colloquio tecnico o prova di prestazione,
  • per la fase di certificazione: redazione e emissione del «Documento di validazione».

Con riferimento alla procedura di "certificazione", gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

  • per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di certificazione attraverso la formalizzazione del raggiungimento dei risultati dell’apprendimento, nel caso di apprendimento acquisito in contesto formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui all’art. 6, nel caso di apprendimento acquisito in contesti non formali e informali,
  • per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa effettuata con interviste tecniche o prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e obiettività del processo,
  • per la fase di attestazione: redazione ed emissione del «Certificato». Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella preparazione dei loro modelli di attestazione possono inserire ulteriori informazioni rispetto a quelle definite dal presente decreto. Oltre agli organismi regionali e alle organizzazioni private accreditate, anche i servizi per l’impiego hanno il diritto di fornire questo servizio, così come altri enti pubblici come le camere di commercio o le aree metropolitane.

In questa guida intendiamo proporre il processo e le procedure in vigore nella Regione Lazio, come definito nella Deliberazione regionale DGR n. 122 del 22 marzo 2016, "Direttiva che istituisce i Primi indirizzi del Sistema Regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale".

Destinatari

Le procedure descritte riguardano tutti i cittadini, giovani e adulti, interessati o che necessitano di certificare le proprie competenze per motivazioni diverse (ulteriore formazione, ricerca di lavoro, riqualificazione e adattamento alle nuove esigenze del mercato del lavoro, mobilità nazionale o internazionale ecc.). Secondo le indagini periodiche condotte da Isfol (http://www.librettocompetenze.it), i principali fruitori del servizio di validazione dell’apprendimento non formale e informale, nell’ambito della fase esplorativa delle pratiche regionali, sono1:

 

  • Gruppo 1: Persone o lavoratori disoccupati a rischio di disoccupazione
  • Gruppo 2: Lavoratori in settori scarsamente regolamentati e con necessità di accreditamento professionale,
  • Gruppo 3: Lavoratori immigrati senza qualifiche formali che occupano ormai una base permanente in interi segmenti del mercato del lavoro (ad esempio logistica, edilizia, assistenza sanitaria e assistenza sociale, cosiddetto "lavoro bianco"),
  • Gruppo 4: Giovani italiani altamente qualificati che si trasferiscono all’estero per lavoro o studio,
  • Gruppo 5: Volontari, volontari del servizio civile, tirocinanti, apprendisti.

Procedura di validazione